L’identità è bellezza

11 Apr 2022

Cosa dice la Legge italiana in merito all’affermazione di genere

Dopo il fallimento del cosiddetto DDL Zan in Parlamento, la proposta di legge - di pochi articoli - che avrebbe considerato reato le forme più gravi di sessismo, omobilesbotransfobia e abilismo, parlare di sesso e genere, specie in una riflessione sulla bellezza, risulta più complicato di quanto non sia mai stato.Tutt* cercano sé stess* nella vita: come dice il preambolo della Dichiarazione d’Indipendenza americana, tra i diritti inviolabili esiste anche quello alla ricerca della felicità. Questa ricerca è espressione della bellezza e dell’unicità di ciascun* e dovrebbe potersi svolgere in condizioni di libertà e sicurezza: l’appoggio e l’accompagnamento degli altri e dello Stato è una delle più forti manifestazioni di bellezza e solidarietà, dell’esserci gli uni per gli altri.

A volte la ricerca della felicità passa anche dalla ricerca dell’identità di genere e dei corpi che più sentiamo appartenerci. 

Secondo la Corte costituzionale, il diritto all’identità di genere fa parte del diritto all’identità personale garantito come diritto inviolabile della persona. 

La bellezza dei diritti costituzionali (fondamentali, inviolabili, imprescrittibili) sta in ciò: non dipendono dal volere dell’autorità, dal capriccio del singolo, dal potere di questa o quella burocrazia. 

Vanno però attuati, resi concreti.

In Italia, sin dal 1982 la legge riconosce la possibilità di un percorso di affermazione del proprio genere a chi vive una situazione di incongruenza tra il sesso anagrafico assegnato alla nascita e il genere internamente percepito e vissuto. 

Fino al 2018 tale situazione era considerata un disturbo mentale, diagnosticato come disforia di genere ma, secondo la nuova classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) dell’OMS, l’incongruenza di genere non è più da considerarsi un disturbo, bensì una situazione non patologica da annoverare nell’area della salute sessuale.  

La legge italiana n. 164 del 1982 fu tra le primissime in Europa a consentire la rettificazione dei documenti anagrafici e l’accesso agli interventi chirurgici, sul solo presupposto esplicito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”. 

Purtroppo, ancora oggi alcuni Paesi dell’Unione europea negano o rendono estremamente difficili questi passaggi: è il caso dell’Ungheria, che di recente ha abrogato la possibilità del riconoscimento giuridico del genere ancorandosi al solo dato biologico, e di altri paesi dell’Europa centrale, che ancora prevedono requisiti assai gravosi come, per esempio, la sterilizzazione forzata. 

A ben vedere, nonostante la legge italiana non si esprimesse apertamente su questo punto, anche in Italia l’interpretazione e la prassi avevano condotto all’obbligo di sterilizzazione per poter ottenere la rettificazione anagrafica. Nella vecchia impostazione, che è durata almeno fino al 2015 anche se aveva cominciato a sgretolarsi vari anni prima per effetto di alcune sentenze di merito, la persona doveva rivolgersi al tribunale per chiedere prima l’autorizzazione a sottoporsi agli interventi; una volta effettuati, doveva ritornare in tribunale per chiedere la modificazione dei dati anagrafici attraverso l’annotazione della sentenza di rettificazione sull’atto di nascita. 

Dal 2011, per effetto di una legge di semplificazione del processo civile, questo procedimento in due fasi  è scomparso e, dopo una importante sentenza della Corte di Cassazione dell’estate 2015, cui si è aggiunta quella della Corte costituzionale dell’autunno dello stesso anno, è scomparso anche l’obbligo di sottoporsi ad intervento chirurgico di riattribuzione di sesso (quello che a livello internazionale era stato stigmatizzato, appunto, come sterilizzazione forzata e che, per esempio in Svezia, ha generato forme di compensazione e riparazione per le vittime). 

Sicché, oggigiorno in Italia la giurisprudenza consente di richiedere la rettificazione anagrafica del nome e del genere anagrafico (maschile/femminile) sul solo presupposto delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali secondari, per esempio per effetto di terapia ormonale e/o interventi estetici. Per chi lo desidera, l’intervento chirurgico – che deve comunque essere autorizzato dall’autorità giudiziaria – può essere richiesto contestualmente alla richiesta di rettificazione anagrafica. La legge non si esprime invece, né potrebbe farlo, su quali siano i presupposti medico-sanitari per avviare il percorso di affermazione di genere, la cui definizione è rimessa a standard e approcci scientifici nazionali e internazionali, in costante evoluzione ma purtroppo ancora poco attenti alla situazione di persone non binarie poco o per nulla medicalizzate, che percepiscono e vivono una fluidità tra i generi al di là della dicotomia maschio/femmina.  

L’impostazione giuridica, comunque, a partire dal 2015 è nel senso di riconoscere che la legge “in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione” (Corte Cost., sent. 221/2015). Ancora più esplicitamente, la Corte di Cassazione ha affermato che ogni scelta relativa al percorso di transizione non può che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso” (sent. n. 15138/2015).

Queste sentenze hanno adottato un’interpretazione della L. 164 che ha consentito di porre chiaramente l’accento, più di quanto fosse mai stato fatto in passato, sui diritti individuali e sull’autodeterminazione della persona, ancorché solo all’interno di una logica strettamente binaria (da cui la maldestra locuzione del ‘mutamento di sesso’). 

Tutto bene, dunque? Purtroppo, nel corso del tempo si è instaurata una prassi medica e giudiziaria che prevede una serie di requisiti, da intendersi come precondizioni per l’accesso ai trattamenti medico-chirurgici (che devono essere autorizzati dal giudice): tra essi spiccano la diagnosi psicologica, la terapia ormonale ed altri ancora. 

Nei ricorsi ai Tribunali si è soliti allegare almeno una relazione psicologica, con la diagnosi di disforia di genere e l’esclusione di disturbi mentali, una certificazione endocrinologica, con la prescrizione della cura ormonale già iniziata e il regolare esito della terapia, e un certificato di stato libero, per dimostrare di non essere sposati.  Se sposat* invece, sarà necessario citare in giudizio coniuge e figli, se ve ne sono, e il matrimonio verrà sciolto ex lege all’esito del procedimento (questo perché la legge italiana, ancora, non ammette il matrimonio fra persone dello stesso sesso, tutt’al più la conversione del matrimonio in unione civile – ma non viceversa…).

Ebbene, in questo contesto appare subito evidente che tanto il dispositivo medico, per quanto attiene all’accertamento dei presupposti e all’accesso ai trattamenti, che quello giuridico, per quanto attiene alla rettificazione anagrafica e all’autorizzazione agli interventi, sottopongono la persona trans (considero questo un termine ombrello, omnicomprensivo, anche se purtroppo ancora stigmatizzante) a molteplici vagli di varia natura, spesso lunghi e dispendiosi. Questa impostazione, che culmina nel vaglio dell’autorità giudiziaria per ottenere la rettificazione dell’atto di nascita e l’aggiornamento dei documenti di identità personali, è il portato del fortissimo stigma che in passato ha considerato le persone trans come folli, deviate, criminali, legittimando una lunghissima serie di abusi che ancora non si è arrestata, nonostante gli organismi europei per la protezione dei diritti umani abbiano posto chiaramente in luce, perlomeno nell’ultima decade, che è necessario porre fine a sì manifeste violazioni dei diritti. 

Se la prassi medica e le norme giuridiche ancora richiedono parecchi passaggi per arrivare alla sentenza del giudice che disponga la rettificazione di attribuzione di sesso (per usare la terminologia della legge italiana), si sono però diffuse alcune buone prassi che mirano sostanzialmente ad ‘anticipare’ gli effetti della sentenza nella gestione interna dell’identità personale di alunni, studenti, lavoratori e lavoratrici dipendenti, atleti e atlete. È questo il caso della identità o carriera alias, che si è diffusa in alcuni istituti superiori o università, aziende, società sportive come strumento di riconoscimento delle differenze e inclusione delle persone trans a prescindere da, o perlomeno in attesa della sentenza che ufficializzi la rettificazione anagrafica. Non dimentichiamo che il percorso medico e quello legale possono durare anni e che questa situazione espone le persone trans, specialmente in questo lasso di tempo, ad una serie di possibili abusi, discriminazioni e violenze, specialmente laddove l’aspetto fisico non corrisponda più a quello risultante dai documenti di identità. Ricordiamo infatti che per la legge italiana il nome proprio della persona deve corrispondere al sesso, sicché, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, in Italia non è possibile adattare solo il nome o la fotografia sui documenti alla identità vissuta e manifestata socialmente, al di fuori del complesso iter giudiziario che abbiamo visto. 

Il carattere di rigidità che l’attuale impianto imprime al riconoscimento ufficiale dell’identità di genere, inoltre, si salda con l’uso pervasivo dei marcatori di genere in tantissimi ambiti della vita pubblica e lavorativa, essendo il “sesso anagrafico” alla base del funzionamento di parecchi enti pubblici o datori di lavoro: pensiamo al codice fiscale, alla posizione previdenziale, all’anagrafe sanitaria, alla composizione delle liste elettorali, agli istituti educativi e di istruzione, solo per citarne alcuni (evidentissimo il problema con il Green Pass). È chiaro che introdurre maggiore flessibilità sia nella registrazione che nell’uso dei marcatori di genere, tanto nella sfera pubblica che in quella privata, diffondere l’uso dell’identità alias e, in maniera ancora più incisiva, ripensare la necessità di autorizzazione del tribunale, sono passaggi che consentirebbero alle persone trans di esercitare effettivamente il proprio diritto all’identità personale e all’autodeterminazione in tutte le sfere della vita. Non sarebbe questo, ancor più, un modo di concretizzare la ricerca della felicità e la bellezza dei diritti costituzionali?

Matteo Bonini Baraldi 

è avvocato del Foro di Bologna. 

È stato funzionario dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali a Vienna ed è anche consulente e formatore. Nei momenti liberi apprezza la musica, la lettura, l’orticoltura e i viaggi. Il sito web del suo studio professionale è www.studioboninibaraldi.it e la sua email avvboninibaraldi@studioboninibaraldi.it. 

Ha curato con il MIT – Movimento Identità Trans la stesura della piattaforma per il superamento della L. 164/1982 sulla rettificazione di attribuzione di sesso, che può essere consultata sul blog del MIT all’indirizzo 

https://mit-italia.it/una-proposta-di-piattaforma-per-la-riforma-della-legge-164-82/.

Nel 2022 verrà pubblicato il suo studio per il Parlamento europeo sulla prima strategia UE per i diritti LGBTIQ.

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