I DIRITTI LGBTI+ IN ITALIA - Uno sguardo sulla legislazione esistente e sulle sfide che ci aspettano

08 Mar 2021

M. G. Sangalli e A. Rotelli

Un fortunato slogan di qualche anno fa recitava “Le cose cambiano”, intendendo che i diritti delle persone LGBTI+ stanno cambiando in meglio, ed è sicuramente così se guardiamo quello che è successo in poco più di un decennio. Tuttavia, in ambito legislativo questo assunto non è scontato, talvolta le cose progrediscono in maniera inaspettata come accadde in Spagna nel 2005 quando il matrimonio fu aperto alle coppie dello stesso sesso, ma il più delle volte si pongono lungo una linea di continuità rispetto al passato, come in Italia.
Lo sguardo all’indietro racconta quasi un’assenza del legislatore italiano. Le norme in materia di lavoro, di comunicazioni commerciali e di sostegno alle vittime di violenza che riguardano le persone LGBTI+ sono derivate da disposizioni europee che il Parlamento italiano si è limitato a recepire, non senza fare resistenze che hanno prodotto risultati irragionevoli. Ad esempio, nel 2003 fu introdotto il divieto di discriminazione in ambito lavorativo, ma restava la possibilità che alle persone omosessuali fosse vietato guidare le ambulanze, circostanza che, insieme ad altre, costrinse cinque anni dopo il Governo italiano a modificare la legge per chiudere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

In altri ambiti, invece, il legislatore è stato ‘costretto’ a intervenire dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti Umani: è il caso delle unioni civili.
Questo passato mostra che nel Parlamento e in special modo nelle forze che sono state maggioranza è sempre mancata la consapevolezza che alle persone LGBTI+ non sono garantiti alcuni diritti fondamentali. L’unica eccezione è rappresentata dalla legge del 1982 in materia di rettificazione di sesso, che pose l’Italia all’avanguardia in Europa, sebbene da allora nulla più sia stato fatto, ignorando la mutata consapevolezza dei diritti fondamentali delle persone trans e le recenti acquisizioni scientifiche che rendono obsoleta quella legge. Va però detto che anche quella preziosa conquista legislativa non nacque in un Parlamento che affrontava laicamente la questione, ma fu il risultato di un’esigenza di ‘normalizzazione’ dietro cui la persona e i suoi bisogni venivano nascosti. Ci sono voluti molti anni, una sentenza della Corte di cassazione e una conferma della Corte costituzionale, per stabilire che è contrario all’autodeterminazione della persona il presunto obbligo di sottoporsi a interventi chirurgici per riuscire ad affermare giuridicamente la propria identità di genere.

Una nuova legge che garantisca i diritti fondamentali delle persone trans è indispensabile, ma non si vede al momento alcuna prospettiva concreta di ottenerla, complice il dibattito confuso e defatigante che si sta svolgendo intorno al gender e le radicali contrapposizioni che si sono sviluppate.
Anche per quanto riguarda la proposta di legge che include la protezione delle persone omosessuali e trans nella normativa penale contro le discriminazioni e le violenze motivate da odio verso determinate caratteristiche delle vittime, dopo il voto alla Camera appaiono basse le possibilità di una sua definizione approvazione da parte del Senato, considerate le forze politiche che sostengono il nuovo Governo e l’accordo di accantonare i temi su cui non può esserci intesa. Questa legge esiste da 45 anni e non è mai stata dichiarata incostituzionale in alcuna sua parte. Quando nel 1991 tra i fattori personali protetti dalla legge fu inserita l’appartenenza religiosa nessuno sollevò dubbi di costituzionalità o intravide rischi per le libertà altrui. Invece, sono almeno cinque legislature che il Parlamento ostacola l’inserimento dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, poiché ritiene che ne deriverebbe una lesione alla libertà di espressione. Questo tipo di argomentazioni rivela che la classe politica presente in Parlamento continua a ignorare cosa siano l’orientamento sessuale e l’identità di genere, al punto che nel 2009 la Camera bloccò questo stesso iter parlamentare definendo orientamenti sessuali anche la pedofilia e l’incesto, che invece rappresentano comportamenti penalmente sanzionati e non sono caratteristiche personali.

Il dibattito parlamentare in corso ha rivelato che una parte consistente del Parlamento non intende ancora riconoscere alle persone LGBTI+ la dignità che la Costituzione gli attribuisce e, conseguentemente, la titolarità di diritti umani.
Va detto che una norma penale che sancisca il forte disvalore sociale delle violenze e delle discriminazioni inferte alle persone LGBTI+ avrebbe un ruolo da non sottovalutare nel garantire alle persone condizioni basilari per potersi autodeterminare e sviluppare. Però servono anche norme che creino le condizioni perché le persone possano effettivamente realizzare nella propria vita ciò che la Costituzione promette, partendo dalla rimozione dei “falsi divieti” contro le persone LGBTI+ che sopravvivono nel nostro ordinamento. Il più grave di tutti è quello che opera nella scuola. L’orientamento sessuale o l’identità di genere sono caratteristiche che si costruiscono fin dall’infanzia, anche se la consapevolezza arriva per ciascuno/a in momenti diversi. La scuola, oltre che la famiglia, ha l’obbligo di tenerne conto in tutte le attività didattiche e nel modo di approcciarsi ad alunni e alunne. Tuttavia, alla scuola viene impedito di operare priva di stereotipi e pregiudizi, di recente anche a causa di movimenti minoritari ma ben organizzati e rumorosi che spaventano le famiglie. Per questo un inter- vento legislativo sarebbe importante, purché strutturale e riguardante il lavoro quotidiano che si svolge a scuola e non limitato a garantire le attività di formazione contro le discriminazioni.
È noto, inoltre, che la Costituzione non vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma secondo la Corte costituzionale solo il legislatore può superare una tradizione millenaria che riservava il matrimonio a un uomo e una donna. Come ebbe a scrivere la Corte costituzionale del Sud Africa: “l’antichità di un pregiudizio non è ragione sufficiente per fondarne la sua sopravvivenza” e ciò vale a maggior ragione nel nostro ordinamento che considera il matrimonio un diritto fondamentale, quindi inalienabile per ciascun essere umano.

Non è prevedibile, tuttavia, quando il Parlamento farà questo passo, ricordando che l’approvazione della legge sulle unioni civili ha evidenziato i limiti di cui stiamo parlando: il legislatore ha cercato di colmare irragionevoli differenze di trattamento, ma ha marcato la differenza tra famiglie eterosessuali e omosessuali, spregevolmente definite «specifiche formazioni sociali». Si potrà ritenere che le unioni civili abbiano risolto problemi pratici alle persone, ma l’antico pregiudizio lo hanno certamente confermato. Tra gli altri interventi sarebbe necessaria una legge per garantire il diritto alla salute, all’integrità fisica e all’autodeterminazione delle persone intersex, ma è amaro dover constatare che questa necessiterebbe di un confronto con un Parlamento in cui la cultura dei diritti umani è inadeguata.

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