DDL PILLON - Perchè non può dirsi archiviato?

10 Gen 2020

Ippolita Sforza

Il Disegno di legge 735, meglio conosciuto come “ddl Pillon”, è stato un attacco all’emancipazione delle donne e alla tutela dei minori: nonostante venga dichiarato “archiviato” dall’attuale governo è riuscito ad entrare nei dibattiti e nella cultura italiana, tanto che se ne discute ancora e si vedono Tribunali emettere sentenze che sembrano averne accolto alcuni tra i più gravi princìpi, come l’alienazione parentale, concetto non riconosciuto dalla comunità scientifica, né dalla Cassazione. I quattro punti cardine di questo ddl erano: mediazione civile obbligatoria in presenza di figli minorenni; tempi paritari fra genitori; mantenimento in forma diretta; contrasto all’alienazione parentale.

Mistificando la realtà della legge attuale sull’affido condiviso (del 2006) e sostenendo che nelle separazioni, tale legge, penalizza i padri perché li limita nel loro tempo con i figli, li usa come portafogli e li esclude in casi di presunta violenza domestica, il ddl Pillon proponeva tempi paritari - senza considerare come ciascun genitore si fosse occupato dei figli durante la convivenza; in tal modo, avrebbe eliminato il contributo economico previsto da un genitore (di solito il padre) all’altro (di solito la madre). Il Ddl non teneva conto del fatto che, in Italia, la maggior parte del lavoro di cura e familiare ricade sulle donne che, spesso, sono anche mortificate da un mercato del lavoro dal quale restano penalizzate o “precarizzate”.

Perdendo il contributo dell’assegno per i figli/e, con stipendi mediamente inferiori a quelli maschili, le donne separate avrebbero corso il rischio di cadere in situazioni di grave indigenza, tanto da impedire loro persino di provvedere ai figli. Non è vero che la legge attuale penalizza i padri: chi si è occupato dei figli durante la convivenza e vuol continuare a farlo può occuparsi dei figli mantenendo i ritmi delle precedenti abitudini familiari; ma anche i padri che non abbiano rivestito alcun ruolo attivo durante la convivenza e vogliano iniziare ad averne uno dopo la separazione, nei Tribunali trovano ampio spazio. La legge attuale prevede che il Giudice valuti ogni situazione senza automatismi e che, se le frequentazioni sono ampie o paritarie, il genitore che ha guadagni maggiori aiuti l’altro/a con un contributo al mantenimento dei figli. Questo aspetto, insieme al fatto che la casa familiare può essere di preferenza assegnata al genitore con cui i figli convivono prevalentemente, scontenta un numero, peraltro non elevato, di padri che chiedono di non dover più versare una somma mensile all’altro genitore. Accogliendo queste istanze il Ddl Pillon prevedeva che, se fosse stato dichiarato interesse dei figli restare nella casa familiare con un genitore e l’immobile fosse stato di proprietà esclusiva dell’altro genitore (o addirittura in comproprietà!), l’occupante avrebbe dovuto pagare un’indennità di occupazione similare ad un affitto. L’aspetto più pericoloso del Ddl Pillon (e incostituzionale!) era il suo porsi in contrasto con la Convenzione di Istanbul, legge ratificata in Italia nel 2014 che tutela le situazioni di violenza domestica.

Tale Convenzione afferma che quando il Giudice decide dell’affido e delle frequentazioni dei figli/delle figlie deve tenere conto della violenza domestica. L’Italia è già stata richiamata perchè nei Tribunali stenta a tenerne conto; il Ddl Pillon addirittura stabiliva che, in caso di violenza domestica, salvo comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica del minore, il figlio dovesse stare metà tempo con il genitore denunciato. Qualora il minore avesse manifestato rifiuto di stare con il genitore violento, il Giudice avrebbe dovuto valutare la responsabilità di questo gesto da parte dell’altro genitore (presunto “alienante”) che lo avrebbe fortemente influenzato; arrivando a togliere il figlio a quest’ultimo per collocarlo presso una struttura specializzata per “disintossicarlo” dall’alienazione e dall’influenza subita e potersi riavvicinare al genitore rifiutato. O, in alcuni casi, affidandolo proprio al genitore rifiutato. L’effetto, neanche troppo celato, delle previsioni del Ddl Pillon (in nome di una famiglia intesa in senso tradizionale) era/è quello di rendere difficile alle donne separarsi, rendendole colpevoli della scelta di chiudere un rapporto, poiché scegliere di farlo sapendo che ciò comporterà sofferenze e disagi ai figli, rende molto complicato prendere tale decisione. Come potrebbe separarsi una donna che subisce violenza e deve presentare denuncia, con la paura che tale denuncia venga considerata solo dopo anni, mentre nel frattempo il figlio/la figlia dovrà continuare a frequentare il padre anche contro la propria volontà? Come potrebbe una donna che non lavora o con un reddito part-time di 500/800 euro separarsi se le regole andassero in quella direzione? Come potrebbe una donna…?

Registrazione Tribunale di Bergamo n° 04 del 09 Aprile 2018, sede legale via XXIV maggio 8, 24128 BG, P.IVA 03930140169. Impaginazione e stampa a cura di Sestante Editore Srl. Copyright: tutto il materiale sottoscritto dalla redazione e dai nostri collaboratori è disponibile sotto la licenza Creative Commons Attribuzione/Non commerciale/Condividi allo stesso modo 3.0/. Può essere riprodotto a patto di citare DIVERCITY magazine, di condividerlo con la stessa licenza e di non usarlo per fini commerciali.
magnifiercrosschevron-down